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S T A T U T O
della FONDAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
– VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA’-

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Articolo 1 - Denominazione, natura e sede.
Articolo 2 - Scopi della Fondazione e modalità per il perseguimento degli stessi.
Articolo 3 - Patrimonio ed entrate.
Articolo 4 - Membri della Fondazione.
Articolo 5 - Organi.
Articolo 6 - Indennità, compensi e rimborsi.
Articolo 7 - Consiglio Direttivo.
Articolo 8 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 9 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 10 - Presidente.
Articolo 11 - Collegio dei Revisori.
Articolo 12 - Segretario.
Articolo 13 - Tesoriere.
Articolo 14 - Libri e scritture contabili.
Articolo 15 - Bilancio Consuntivo.
Articolo 16 - Avanzi di gestione.
Articolo 17 - Trasformazione e scioglimento.
Articolo 18 - Clausole di conciliazione e clausola compromissoria.
Articolo 19 - Clausola di rinvio.


Articolo 1
Denominazione, natura e sede.

1.1. La "Fondazione Papa Giovanni XXIII - Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale" - Villaggio della Solidarietà - abbreviata in "Fondazione Papa Giovanni XXIII ONLUS" e qui di seguito più semplicemente chiamata Fondazione è una persona giuridica privata senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dal codice civile, dalle altre disposizioni vigenti in materia e dal presente statuto. E' obbligatorio l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

1.2. La Fondazione ha sede in Reggio Emilia. La variazione della sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica dello statuto sociale ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.3. La Fondazione è iscritta come società senza fini di lucro nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche con atto n. 001371 del 13 febbraio 2003.

1.4. La durata della Fondazione è illimitata.


Articolo 2
Scopi della Fondazione e modalità per il perseguimento degli stessi.

2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti di:
• persone svantaggiate in quanto in condizioni di obiettivo disagio connesso a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico/familiare o di emarginazione sociale;
• anziani non autosufficienti;
• minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
• persone in condizioni psico-fisiche invalidanti, e/o portatrici di disabilita fisiche e/o psichiche;
• persone in condizioni di disagio sociale dovuto a dipendenze da droghe, alcol, gioco ed altre dipendenze.
Svolge la propria attività, in relazione alla tutela dei soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzionale, nei settori:
• della beneficenza;
• assistenza sociale e socio–sanitaria;
• assistenza sanitaria;
• formazione;
• attività sportive a livello dilettantistico.

La Fondazione svolgerà la propria attività, contribuendo, attraverso attività di beneficenza, in via preferenziale ai progetti ed alle iniziative dell’Associazione Onlus "Centro Sociale Papa Giovanni XXIII",alle imprese sociali da essa promosse o partecipate (allo stato attuale Coop.va Sociale La Speranza e Coop.va Sociale Libera-Mente), nonché ad altri Enti che agiscano nell’ambito dell’assistenza sociale.

2.2. In particolare, la Fondazione attraverso iniziative gestite direttamente,in collaborazione o a favore di altri soggetti si propone di:
a) promuovere campagne di sensibilizzazione, ricerca e studio sui settori della tossico-dipendenza, gioco di azzardo, alcolismo, accoglienza di ragazze madri e altre iniziative socio-assistenziali e socio-sanitarie con gli enti di cui al par. 2.1;
b) far sorgere, promuovere, gestire o concedere in gestione strutture socio-assistenziali rivolte a soggetti svantaggiati dal punto di vista psichico, economico e sociale;
c) promuovere servizi educativi, socio assistenziali, formativi, culturali, sportivi, ricreativi.

Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione sia direttamente che indirettamente, attraverso la concessione, sotto qualsiasi titolo, dei beni della Fondazione ad Associazioni, Enti assistenziali, Cooperative ed Enti pubblici operanti nei settori sopra descritti.
La Fondazione ha l’obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopraccitate se non alle stesse direttamente connesse.

Per il raggiungimento ed il supporto degli scopi istituzionali la Fondazione:
a) Gestisce il patrimonio e le proprie strutture destinandole (tramite comodati, locazioni, concessioni d’uso, concessione di diritti di superficie e altre forme giuridiche assimilabili) alle necessità ed esigenze degli enti di cui al par. 2.1;
b) Acquisisce ed incrementa – attraverso le entrate di cui all’articolo 3 – il proprio patrimonio in modo da rafforzare le risorse destinabili al conseguimento degli scopi statutari;
c) compie, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie ed opportune, ivi inclusa la richiesta di finanziamenti a enti creditizi e finanziari, la raccolta di erogazioni in beni o in natura da soci e da terzi, l’accesso a contributi, agevolazioni ed altre forme di erogazione fondi dallo Stato, da Enti pubblici e privati, sia nazionali che esteri;
d) svolge in via accessoria, strumentale e gratuita, nel rispetto del perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo;
e) promuove e/o organizza occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, in qualunque forma, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
f) svolge attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente, sia attraverso altri Enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici e privati, italiani o esteri, che operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.
Per il raggiungimento delle proprie finalità si avvale dell’opera volontaria dei propri soci e di soggetti terzi; si avvarrà dell’opera professionale di terzi ove necessario per acquisire specifiche professionalità o competenze

In ogni caso la Fondazione impiegherà gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
E’ fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui alla lettera a) del comma 1, art. 10, d.lgs. n. 460 del 04.12.1997, ad eccezione di quelle direttamente connesse.


Articolo 3
Patrimonio ed entrate

3.1 Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dalla dotazione fornita in sede di atto costitutivo e si incrementa per effetto di:
- cespiti, titoli, valori ed attività a qualsiasi titolo acquisiti;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;
- destinazione a patrimonio di risultati positivi della gestione.

3.2 Le entrate della Fondazione sono costituite da:
- eventuali versamenti effettuati da coloro che, riconoscendosi negli scopi perseguiti dalla Fondazione, intendano collaborare per il perseguimento degli stessi;
- offerte, elargizioni e contributi da parte dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche, di Organismi nazionali ed internazionali, di privati;
- da entrate e introiti derivanti dal suo patrimonio,
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività, in particolare in sede di raccolta fondi ai sensi di legge;
- dall’eventuale contributo iniziale e/o annuale previsto a carico dei soci da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altra entrata.
Il patrimonio non potrà mai diminuire, anzi dovrà essere incrementato a supporto delle finalità dell’Ente.
E’ tassativamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli eventuali utili od avanzi di gestione, risultanti a fine esercizio dovranno affluire ad apposito fondo. Il medesimo potrà essere impiegato sia per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di gestione, che per la realizzazione degli scopi sociali e delle attività di cui all’art. 2 o di quelle ad esse direttamente connesse.


Articolo 4
Membri della Fondazione

4.1. I membri della fondazione si dividono in:
a) Soci Fondatori - i soggetti che hanno, previa sottoscrizione delle prime quote, costituito la Fondazione Papa Giovanni XXIII;
b) Soci Ordinari - soggetti che sono ammessi successivamente alla Fondazione come soci con delibera del Consiglio Direttivo;
c) Soci Benemeriti - coloro i quali vengano designati come tali dal Consiglio Direttivo previa proposta del Presidente, in virtù di particolari loro benemerenze e/o di attività svolte a favore della fondazione.

4.2. La qualità di membro della Fondazione è a tempo indeterminato. Le modalità di recesso ed esclusione sono regolamentate dai successivi commi di questo articolo. La qualità di membro è strettamente personale, non attribuisce alcun diritto di tipo patrimoniale, neppure in caso di estinzione della Fondazione e non è trasmissibile né per atto fra vivi né per causa di morte.

4.3. Chi intende aderire alla Fondazione e far parte dei Soci Ordinari deve rivolgere espressa domanda al Presidente recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Fondazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.
I soggetti con le caratteristiche di cui all’art.10, comma 10, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ossia gli enti pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria potranno essere ammessi quali soci Ordinari o Benemeriti nella misura massima di 1/3 rispetto al totale dei soci delle rispettive categorie e comunque non potranno avere influenze dominanti nelle determinazioni dell’Ente.

4.4. Il Presidente sottopone le richieste al Consiglio Direttivo, che deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, previa constatazione della sussistenza dei requisiti personali e morali, comunicando per iscritto al richiedente l’eventuale rifiuto, che sarà considerato giustificato ogni volta ricorrano nei confronti del richiedente le stesse situazioni previste per il caso di esclusione di cui al successivo punto.

4.5. Il recesso volontario del socio – da presentarsi per iscritto al Presidente - così come la sua morte comportano la cessazione della qualifica di socio dalla data rispettivamente della ricezione di comunicazione o dell’evento, e sono accertate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

4.6. L’ipotesi di decadenza si verifica per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione ed è constatata con delibera del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva al fatto che l’ha provocata o a quando tale fatto è stato portato a conoscenza della Fondazione.
Potrà essere pronunciata dal Consiglio Direttivo delibera di esclusione del socio:
I. per morosità perdurante rispetto a versamenti di quote sociali disposti dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 3.2;
II. per condotta disdicevole;
III. comportamento contrario allo statuto, al regolamento o alle delibere adottate dalla Fondazione;
IV. svolgimento di attività contrarie agli interessi della Fondazione;
V. comportamento che arrechi gravi danni all’immagine o al patrimonio della Fondazione ovvero sia idoneo a provocarli;
VI. in tutti quei casi in cui il comportamento tenuto dal socio all’interno o all’esterno della Fondazione sia giudicato non coerente con lo spirito solidaristico e altruista che permea la Fondazione.
Le delibere inerenti le variazioni dello status di socio ai sensi dei commi precedenti (ammissione, non ammissione, esclusione, recesso, morte) dovranno essere comunicate per iscritto al soggetto interessato (o ai suoi eredi) ai recapiti risultanti dal libro soci ovvero a quello indicato nella domanda di ammissione.
Eventuali ricorsi in merito all’accoglimento della domanda associativa, alle delibere di esclusione o decadenza od altre questioni afferenti saranno trattate secondo le modalità di cui all’art. 18 del presente statuto.
Eventuali contributi iniziali o annuali stabiliti ai sensi dell’art. 3.2 sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte della Fondazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno in corso.

4.7. L’elenco dei soci della fondazione, identificati per tipologia è aggiornato a cura del Segretario, o in sua assenza dal Presidente, e depositato presso la sede della Fondazione.


Articolo 5
Organi

5.1. Sono organi della Fondazione:
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori;


Articolo 6
Indennità, compensi e rimborsi

6.1. Le cariche sociali sono gratuite. Resta salva la possibilità di prevedere cariche retribuite, con obbligo per il Consiglio Direttivo di attribuire l'incarico a valori non superiori alle previsioni di cui all'art. 10, comma 6, lett. C), D.Lgs 460/1997, nei seguenti casi:
- per i componenti del collegio dei revisori;
- ove si renda necessaria l'acquisizione di professionalità specifiche o necessarie per il funzionamento della Fondazione.

6.2. Le attività svolte esclusivamente per fini di solidarietà e di volontariato non possono essere retribuite in alcun modo. 6.3. Ai componenti i singoli organi, per l’esercizio delle proprie funzioni, spetta solo, di regola, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

6.4 E' ammessa l'istituzione di cariche onorarie, non retribuite, ove possano portare lustro o vantaggio alla Fondazione.


Articolo 7
Consiglio Direttivo

7.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dei soci fondatori, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, scelti anche tra non soci, di cui:
- uno nominato dall’Associazione Onlus Centro Sociale Papa Giovanni XXIII;
- uno nominato dai soci ordinari;
- i restanti membri saranno nominati dai soci fondatori.
Qualora, per qualsiasi motivo, l’Associazione Onlus Centro Sociale Papa Giovanni XXIII o i soci ordinari non procedessero alla nomina del componente di loro spettanza, provvederanno i soci fondatori.

7.2. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

7.3. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice- Presidente nonché, se lo ritiene utile e anche al di fuori dei propri membri, il Segretario e il Tesoriere.

7.4. Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri, il Consiglio fa luogo alla loro cooptazione tenendo conto dei criteri previsti dal precedente punto 1. Il mandato di coloro che sono nominati in sostituzione ha durata per il periodo residuo di mandato dei predecessori.

7.5. Se per qualsiasi motivo nel corso dell’esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed il Presidente, ed in mancanza il Vice-Presidente, dovrà senza indugio consultare i soci per la sua ricostituzione secondo le modalità di cui al punto 1 del presente articolo.

7.6. Non potranno comunque superare la misura massima di 1/3 del numero totale dei Consiglieri, persone che direttamente o indirettamente rappresentino i soggetti soci con le caratteristiche di cui all’art.10, comma 10, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ossia gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.


Articolo 8
Attribuzioni del Consiglio Direttivo

8.1. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare sono di sua competenza le deliberazioni concernenti:
- le linee generali dell’attività della fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui all’art. 2;
- la gestione operativa della Fondazione in ogni suo aspetto;
- la nomina e la revoca del Presidente e del Vice-Presidente
- la predisposizione e l’approvazione del bilancio consuntivo;
- la predisposizione e l’approvazione dei regolamenti;
- l’ammissione dei soci ordinari;
- l’ammissione, su proposta del Presidente, dei soci benemeriti;
- i provvedimenti di esclusione o decadenza dei soci;
- l’eventuale nomina di un Direttore, anche esterno ai propri membri, attribuendone i compiti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, ferme restando le finalità della Fondazione;
- l’assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 10, comma 6, lett. C), D.Lgs 460/1997;
- la nomina, eventuale, del Segretario e del Tesoriere e la determinazione del loro eventuale trattamento economico;
- la nomina del Collegio dei Revisori e del loro Presidente, su proposta dei soci fondatori;
- l’accollo da parte della Fondazione di eventuali sanzioni amministrative tributarie a carico di dipendenti della stessa derivanti da comportamenti avvenuti nell’ambito del rapporto lavorativo tra dipendente e l’Ente stesso;
- l’accollo, da parte della Fondazione di eventuali sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, ad eccezione che sussistano le condizioni di dolo o colpa grave;
- la fissazione, eventuale, dei contributi iniziali e/o annui previste dall’art. 3.2;
- il reperimento dei fondi necessari alle diverse iniziative, in forme che comunque garantiscano la piena autonomia della Fondazione;
- la stipula di convenzioni e accordi con Enti Pubblici, Associazioni e privati;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- l’adozione di qualsiasi provvedimento necessario o utile al conseguimento degli scopi della Fondazione;
- garantire il rispetto dei limiti previsti dall’art.4 – par.4.3 e dall’Art. 7 par.7.6 del presente statuto

8.2. Le deliberazioni concernenti l’approvazione delle modifiche statutarie, le deliberazioni per l’esclusione dei soci, lo scioglimento dell’Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo previo ottenimento del parere favorevole scritto della maggioranza di almeno 2/3 dei soci fondatori esistenti.

8.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri la facoltà di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione, determinando i limiti della delega. Coloro cui le deleghe sono state attribuite provvedono a fornire informativa al Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, in ordine all’esercizio dei poteri delegati.


Articolo 9
Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo

9.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente presso la sede (o altrove purchè nel territorio dello Stato) almeno una volta al semestre ed ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre consiglieri o il Collegio dei Revisori, se nominato.

9.2. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax o posta elettronica, almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio e il Collegio dei Revisori.

9.3. In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo senza il rispetto del predetto termine almeno 12 ore prima dell’ora fissata per la riunione.

9.4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

9.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

9.6. Alle riunioni partecipa il Segretario, se nominato, e in caso di inesistenza, assenza o impedimento chi è all’uopo delegato, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

9.7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, ad eccezione di quanto previsto all’art.8.2, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.


Articolo 10
Presidente

10.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentate della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente inoltre:
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l’esecuzione delle relative deliberazioni;
- sorveglia il buon andamento amministrativo e generale della Fondazione;
- verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- svolge e coordina l’attività di ordinaria amministrazione della Fondazione, avvalendosi del personale dipendente di eventuali consulenti esterni e di coloro che prestano servizi di volontariato;
- cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo, corredandolo di idonea relazione;

10.2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d’età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o impedimento.

10.3. Il Presidente può delegare al Vice Presidente o ad altri Consiglieri il compito di rappresentarlo per singoli atti o funzioni.


Articolo 11
Collegio dei Revisori

11.1. Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
Essi durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

11.2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più revisori subentreranno i supplenti in ordine di età. Nel caso vengano meno, in toto, tutti i membri del Collegio, il Presidente della Fondazione procede tempestivamente a consultare i soci fondatori per la ricostituzione del Collegio. Il mandato dei Revisori subentrati in sostituzione scade in coincidenza con il mandato previsto per i revisori originariamente in carica.

11.3. il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli articoli 2403 e seg. del codice civile in quanto applicabili. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni novanta giorni; i Revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

11.4. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio dei Revisori devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.


Articolo 12
Segretario

12.1. Il Segretario, se istituito, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione della Fondazione

12.2. Cura la tenuta del libro dei soci e del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.


Articolo 13
Tesoriere

13.1. Il Tesoriere, se istituito sovrintende alla gestione amministrativa e contabile della Fondazione e predispone, in collaborazione con il Presidente, il bilancio consuntivo.


Articolo 14
Libri e scritture contabili

14.1. La Fondazione tiene il libro dei soci identificandoli per categoria di appartenenza (fondatori, ordinari, benemeriti), il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori. Tali libri, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario e in sua assenza dal Presidente.

14.2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili e fiscali e del lavoro, che si rendono necessari per la propria attività ed in relazione alla sua natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile e delle normative tributarie in vigore.


Articolo 15
Bilancio Consuntivo

15.1. L’esercizio della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno. E’ fatto obbligo alla Fondazione di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
Il Bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nel rispetto delle normative in vigore e per la sua predisposizione dovranno essere applicati i principi previsti dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

15.2. Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Presidente deve predisporre il progetto di bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.

15.3. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima dalla data fissata per l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, ai fini della predisposizione della relazione di competenza.

15.4. Una volta approvato dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori, dovrà essere portato a conoscenza dei soci entro trenta giorni dall’approvazione con modalità da determinarsi a cura del Consiglio Direttivo.


Articolo 16
Avanzi di gestione

16.1. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

16.2. La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Articolo 17
Trasformazione e scioglimento


17.1. La Fondazione ha durata illimitata.

17.2. Essa, oltre che nei casi previsti dalla legge e per le cause di cui all’art. 27 del Codice Civile, si può sciogliere con delibera del Consiglio Direttivo, con le maggioranze previste dall’art. 8.2 del presente statuto. In caso di scioglimento per qualunque causa la Fondazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, con priorità per gli enti definiti all'art. 2.1, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Articolo 18
Clausole di conciliazione e clausola compromissoria

18.1. Le controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione ed i singoli soci e/o i componenti del Consiglio Direttivo o altri titolari di cariche ovvero tra i soci medesimi e/o i loro aventi causa saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, cui le parti si riportano.
Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo Regolamento.
I Regolamenti (del Servizio di Conciliazione e della Camera Arbitrale) a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.


Articolo 19
Clausola di rinvio

19.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.


FONDAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII Onlus - C.F. 91106630352