all’anagrafe regionale Onlus; pertanto i donatori che effettuano erogazioni
liberali a sostegno dell’attività della Fondazione possono fruire
dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente secondo lo schema seguente:
SE IL DONATORE E’ UN’IMPRESA:
Erogazioni
in denaro e in natura
Agevolazione spettante:
in alternativa, una delle seguenti:
a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000 euro;
b) deducibilità,
ma solo per le erogazioni in denaro, dal reddito di impresa dichiarato nella
misura massima di 2.065,83 euro
o del 2% del
reddito di impresa dichiarato.
Riferimenti normativi
D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
TUIR - art. 100, comma 2, lett. h).
Cessione altri beni prodotti
e scambiati dall’impresa
Agevolazione spettante:
Il costo concorre, con le altre erogazioni in denaro alle Onlus, alla formazione
del limite di deducibilità (2.065,83 euro o 2% del reddito di impresa
dichiarato), (il costo sostenuto per
la produzione e l’acquisto non deve essere superiore a 1.032,91 euro).
Riferimenti normativi
D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 – art. 13, comma 2.
Cessione di prodotti alimentari e di farmaci
Agevolazione spettante:
I costi sono deducibili da reddito d’impresa senza alcun limite e
le cessioni non costituiscono ricavi o plusvalenze.
Riferimenti normativi
D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 – art. 13, comma 2.
SE IL DONATORE E’ UNA PERSONA
FISICA:
Erogazioni in
denaro e in natura
Agevolazione spettante:
in alternativa, una delle seguenti:
a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000 euro
b) solo le erogazioni
in denaro, detrazione dall’IRPEF
del 19% dell’erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83
euro).
Riferimenti normativi
D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-bis).